Statuto

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Statuto2018-09-28T09:39:41+02:00

Statuto “L’Altra metà della Divisa” associazione di promozione sociale

Art. 1 DENOMINAZIONE


È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, la Associazione di promozione
sociale ‘L’altra metà della Divisa’ – Rete Supporto Famiglie Militari ed è disciplinata dal presente
statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di
attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico,


Art. 2 SEDE


La Associazione ha sede legale in Viterbo (VT) – Via Garbini Igino 84/G.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo della comunicazione
agli uffici competenti. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne
ravvisi la necessità. La Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi
operative o sezioni autonome dal punto di vista organizzativo.


Art. 3 SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE


La Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata, è apolitica ed aconfessionale e si
pone come obbiettivo principale quello di un sostegno completo, pratico ed efficace, alle famiglie del
personale militare, indipendentemente dalla Forza Armata di appartenenza e dal grado rivestito. Gli
obbiettivi della Associazione vengono sviluppati attraverso attività di consulenza professionale a
vario titolo, gratuita o convenzionata, attività ludiche, ricreative e culturali, benefiche, iniziative e
servizi volti a favorire l’accoglienza e l’inserimento delle famiglie militari, soggette a frequenti
trasferimenti, nel contesto ambientale e territoriale. La Associazione stipula convenzioni, accordi e
collaborazioni con altre associazioni ed attività commerciali presenti sul territorio, che siano ritenute
idonee ed utili al fine di un ottimale ed efficace raggiungimento degli obbiettivi prefissati. La
Associazione promuove contatti con analoghe associazioni sul territorio nazionale ed internazionale,
allo scopo di condividere e scambiare idee, confrontarsi ed allacciare rapporti di collaborazione al
fine di migliorare il livello dei servizi a disposizione delle famiglie militari. La Associazione si riserva
di promuovere e partecipare attivamente ad iniziative che abbiano lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla famiglia militare e sulla figura del militare stesso, sui sacrifici della

professione e sui valori rappresentativi. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Associazione può inoltre aderire, con delibera
da adottarsi dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al
conseguimento dei propri fini sociali. Le attività della Associazione e le sue finalità sono ispirate a
principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.


Art. 4 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività della organizzazione stessa.


Art. 5 I SOCI (diritti e doveri)

Sono ammessi a far parte della Associazione i militari, i familiari del personale militare,
indipendentemente dalla Forza Armata di appartenenza e dal grado rivestito, e tutti i simpatizzanti
che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi della
Associazione e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio
Direttivo. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta
del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni
di legge 675/96 e ss. mod. e dal Reg. UE 2016/679 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla
riservatezza ed impiegati per le sole finalità della Associazione previo assenso e consenso scritto del
Socio. All’atto dell’ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile né ripetibile.
Non è ammessa la figura del Socio temporaneo.
Ci sono due categorie di Soci:
– Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione della Associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al
pagamento della quota sociale. Restano comunque soggetti ai principi e alle norme dello Statuto.
– Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è
subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei Soci effettivi è illimitato. Il Socio ha il dovere di rispettare lo statuto ed il regolamento
interno. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel Libro

Soci. Le attività svolte dai Soci a favore della Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali
sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. La Associazione può in
caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati che in quest’ultimo caso dovrà essere in regime di
convenzione. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente Statuto. Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previamente autorizzata e
successivamente documentata. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nella Associazione in
modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità
personali dichiarate. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno della
Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche
emanate. È fatto divieto al Socio l’iscrizione ad altra associazione con scopo sociale uguale o simile
a quello del presente Statuto.

Art. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio si perde per:
– recesso;
– morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
– persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal regolamento attuativo;
– comportamento contrario agli scopi della Associazione o lesivi della dignità e/o decoro di altri
associati o degli organi della Associazione;
– abuso dei poteri di controllo ex art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori e controllo dei
Soci);
– compimento di gravi irregolarità da parte dei Soci amministratori;
– mancata partecipazione alle decisioni sociali;
– aver impedito il perseguimento dell’oggetto sociale;
– aver assunto obbligazioni in nome e per conto della Associazione senza averne i poteri;
– uso illegittimo delle cose sociali;
– violazione dell’obbligo di riservatezza;

– violazione dei doveri di correttezza e buona fede;
– partecipazione ad altre associazioni o società che si prefiggono finalità concorrenti con quelle della
Associazione;
– esperimento di azioni giudiziali nei confronti della Associazione;
– aver subito una condanna passata in giudicato a scontare una pena detentiva non inferiore a cinque
anni.
L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri dietro
deferimento del Consiglio Direttivo stesso o dietro segnalazione di almeno 3 Soci, al verificarsi di
una o più delle condizioni sopra esposte. Prima di provvedere all’esclusione, il Consiglio Direttivo fa
pervenire al Socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate. È riconosciuto
al Socio il diritto di replica nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La
deliberazione sull’esclusione del Socio viene portata in comunicazione in Assemblea entro giorni
trenta dalla decisione del Consiglio Direttivo. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.
Il Socio può recedere dalla Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non possono richiedere
la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Associazione. L’uso
improprio del nome o del logo della Associazione potrà essere perseguito per via legale.

Art. 7 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono:
– Assemblea dei Soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente
– Vicepresidente
– Segretario
– Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti i Soci. L’Assemblea è
convocata almeno una volta l’anno dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci, da 1/3 dei

membri del consiglio direttivo o da 1/10 dei Soci della Associazione. La convocazione
dell’Assemblea è comunicata ai Soci mediante lettera, fax o e- mail, almeno 10 giorni prima della
data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal Libro dei Soci. La convocazione dovrà
contenere la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data della seconda
convocazione che potrà essere fissata anche nella medesima giornata. L’Assemblea si può riunire e
deliberare anche con modalità telematica (“virtual meeting”) idonea a consentire la comunicazione
in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni
e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle
comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione
degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione; e)
approvazione del verbale. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza,
posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra
tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo del fax. Le modalità del virtual meeting vengono
disciplinate dal regolamento interno. All’Assemblea possono intervenire tutti i Soci e possono
esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della
votazione purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. È ammesso l’intervento per
delega da conferirsi per iscritto ad altro Socio.
L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. È Straordinaria l’Assemblea convocata per la
modifica dello Statuto e lo scioglimento della Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del
Consiglio Direttivo.

Art. 9 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività
della Associazione.
In ogni caso l’Assemblea deve:
– approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dal Consiglio
Direttivo;
– nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
– approvare regolamenti interni;
– modificare lo Statuto e il regolamento;
– eleggere il Consiglio Direttivo;

– approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio
Direttivo;
– approvare il programma annuale della Associazione.

Art. 10 VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare
in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un
numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento,
cinque se il numero è superiore a cinquecento). È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza,
chat o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega, sono espresse con voto palese. L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche
allo Statuto con la presenza dei 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie la Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci. Le discussioni
e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un
componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Il verbale viene
conservato su apposito registro a cura del Presidente nella sede della Associazione. Ogni Socio ha
diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da tre a
nove membri (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è
superiore a cinquecento). La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta
e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere
il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, a parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Compiti del Consiglio Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea;
2. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività della Associazione;

3. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto
economico;
4. ammette i nuovi Soci e delibera sull’esclusione degli stessi;
5. delibera sull’ammontare della quota associativa annuale;
6. delibera l’accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti,
indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea della Associazione, regolarmente costituita, e dura in
carica tre anni ed è rieleggibile. Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci
fondatori. Ogni Socio esprime, a sua discrezione, da una a nove preferenze. Saranno dichiarati eletti
nel Consiglio Direttivo i Soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà
eletto il Socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione alla Associazione ovvero, in subordine, la
maggiore anzianità anagrafica. Il nuovo Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge al suo
interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di cessazione dalla carica
di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso, i
componenti restanti del comitato nomineranno i sostituti per cooptazione ovvero potranno deliberare
il subentro dei primi dei non eletti nell’ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà
membro del Consiglio Direttivo quello che vanti la maggiore anzianità anagrafica. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea. Rappresenta la Associazione di fronte alle autorità e i terzi ed è il suo portavoce
ufficiale. Convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie
che straordinarie. Ha inoltre facoltà di firma verso terzi per trattare con pubbliche amministrazioni,
privati, banche, per aprire e movimentare conti correnti ed emettere assegni. Può delegare la firma
sociale ad altre persone (es. Vicepresidente e Tesoriere della sede centrale, Presidenti delegati delle
sedi periferiche). Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di
competenza del Consiglio Direttivo con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo
nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente.

ART. 13 SEGRETARIO

Il Segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il
Segretario della Associazione deve:
– inviare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– curare la tempestiva pubblicazione e conservazione dei verbali e delle deliberazioni della
Associazione;
– curare, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento del Libro dei Soci.

Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il
Tesoriere deve:
– custodire il patrimonio della Associazione;
– tenere il registro della contabilità;
– conservare gli eventuali documenti giustificativi;
– rendere il conto al Consiglio Direttivo;
– riferire annualmente all’Assemblea dei Soci;
– verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
– provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
– predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno
all’Assemblea;
– curare, unitamente al Segretario, l’aggiornamento dell’elenco dei Soci.

Art. 15 SITO INTERNET O PIATTAFORME MULTIMEDIALI

La Associazione ritiene, per sua stessa natura, indispensabile attivare e mantenere un sito internet
della Associazione che funge da riferimento per i suoi Soci per quanto riguarda la comunicazione
delle attività della Associazione stessa. Il sito Internet è utilizzato anche con il fine di supportare e
organizzare le attività della Associazione e può essere corredato dall’apertura di pagine facebook che
identifichino la Associazione o altre piattaforme multimediali o social network. Il responsabile del

sito web, del social network e delle piattaforme multimediali è il Presidente della Associazione che
potrà anche delegare la gestione a terzi scelti tra i Soci in possesso dei requisiti (anche di legge) che
il ruolo richiede, con nomina da parte del Consiglio Direttivo. La decadenza da Socio determina
immediatamente la revoca degli accessi al sito web della Associazione, qualunque sia lo status del
Socio al momento della cessazione e per qualsiasi motivazione avvenga la cessazione. Il sito web
esprime la posizione della Associazione e pertanto non è possibile veicolare informazioni non
autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente a cui compete la responsabilità editoriale del sito
web e delle altre piattaforme multimedial o social; il controllo e la sicurezza del sito web e delle altre
piattaforme multimedial o social è in capo ai responsabili del sito web stesso. Il sito web e le altre
forme mediali utilizzate vengono utilizzate dagli organi della Associazione per la gestione delle
proprie attività, con spazi adeguatamente protetti e separati a seconda delle specifiche esigenze. Viene
stigmatizzato l’uso di risorse digitali che siano a disposizione sul sito web della Associazione, al fine
di evitare inutili e dannose duplicazioni.

Art. 16 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento della Associazione provengono:
– dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata
dall’Assemblea;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità
non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia
modo la Associazione – da attività di raccolta fondi – da iniziative promozionali – da ogni altra entrata
ammessa e non in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano che possa
appoggiare e sostenere i finanziamenti alla Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 17 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL
PATRIMONIO

La Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017
nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per le iniziative promozionali e di attività raccolta fondi e per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile dall’Assemblea con la presenza dei due terzi dei Soci della
Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non
potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge
italiana.

Art. 19 SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L’Assemblea
che delibera lo scioglimento della Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà
effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità
similari.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile
e nelle leggi vigenti in materia.

PROSSIMI EVENTI

Non ci sono eventi in arrivo al momento.

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